venerdì 1 ottobre 2010

Per chi non lo avesse ancora letto ecco il REGOLAMENTO NAZIONALE del CSI

il punto che riguarda il caso specifico è ben chiaro al punto 1 della norma pag 77 e precisamente:
NORME NON DEROGABILI NELL’ORGANIZZAZIONEDEI CAMPIONATI NAZIONALI
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC:

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.
1. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un’altra
Società affiliata alla FIGC:
- non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel
corso dell’anno sportivo in corso (a far data dal 1 luglio);
- abbiano preso parte, per il calcio a 11 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria;
- abbiano preso parte, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria;
- non abbiano preso parte, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” di calcio a 5 dalla Serie B in su (Serie B e A);
- non abbiano preso parte, per il calcio a 7 e 11 femminile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” FIGC di calcio a 11 dalla Serie B in su (Serie B e A);
- non abbiano preso parte, per il calcio a 5 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” dalla Serie B in su (Serie B e A). E’ altresì consentito agli atleti tesserati alla FIGC per il calcio a 11 giocare a calcio a 5 col CSI, a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Promozione in su per l’attività maschile.
- Per il calcio a 5 femminile, non sussiste alcun divieto di partecipazione all’attività del CSI delle atlete tesserate alla FIGC.
Per il calcio a 7 o a 11 - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende l'effettiva entrata in campo e non la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l’effettiva annotazione da parte del direttore di gara).
Per il calcio a 5 (o a 7) - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni “volanti” o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia possibile un riscontro per presa annotazione dell’avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara).
2. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate al precedente comma 1.
3. Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive menzionate:
- se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 in FIGC e calcio a 11 nel CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a 7
8 partire dalla data di tesseramento al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 FIGC e calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC, secondo quanto riportato al precedente comma 1;
- se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI),potranno continuare a prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e Serie riportate al precedente comma 1.
4. Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso,entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI. Il predetto termine temporale resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di doppia affiliazione.

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